Ah, la dolce arte del guidare sotto l’effetto di sostanze stupefacenti in Italia: una danza delicata tra diritto, scienza e quel pizzico di follia che solo la legislazione sa regalare. Nel 2024, l’articolo 187 del Codice della Strada si è trasformato in una specie di oracolo che punisce chiunque si metta al volante dopo aver assunto droga, a patto, però, che lo faccia in condizioni che effettivamente mettano a rischio la sicurezza stradale. Poco prima, la norma colpiva chi era “in stato di alterazione psico-fisica” post-droga: un capolavoro di chiarezza giuridica, no? Ora invece il semplice “dopo aver assunto” basta a far scattare la sanzione. Ebbene sì, il nuovo testo è arrivato, accolto da giudici preoccupati, visto che, al contrario, si rischiava di punire più o meno chiunque avesse mai avuto a che fare con sostanze, pure mesi prima della guida. Per fortuna, la Corte Costituzionale è venuta in soccorso con una bella interpretazione.
Prima di tutto, il coro di giudici di merito che si sono rivolti alla Consulta ha espresso lamentele sacrosante: pure l’Unione delle Camere Penali Italiane e l’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale si sono messi a fare gli “amici curiae”, perché la norma, così com’è scritta, rischiava di perseguitare un po’ tutti. Immaginate un povero cristo beccato con qualche grammo di marijuana nel sangue diversi giorni prima, ecco, secondo questa sciocca interpretazione sarebbe colpevole a priori. Niente più distinzioni, equilibri o buon senso, solo punizioni generiche e sproporzionate, con tutta la fantasia giuridica che lascia cambi spropositati. E, soprattutto, un trattamento davvero “democratico” a confronto con gli ubriachi al volante, che se la cavano pure meglio. Che bel modo di proteggere la strada e i suoi incalliti attori!
La Corte Costituzionale però, magnanima, ha pensato bene di concedere un’interpretazione restrittiva degna di un rompicapo filosofico: sì, la norma sul guidare “dopo aver assunto” droga resta valida, ma con un limite ben preciso, stando alle severe ma salvifiche parole dei giudici. Non serve più dimostrare che il conducente fosse effettivamente alterato (be’, meno male, no?), ma bisogna perlomeno accertare che nel sangue o nelle urine ci sia un quantitativo della sostanza stupefacente tanto generoso da essere scientificamente ritenuto capace di alterare un “assuntore medio”. Insomma, una media statistica, così evitiamo che un raro genio della guida “naturale” innominato sia incolpato ingiustamente.
In parole povere, secondo un comunicato che uscì direttamente dal Palazzo della Consulta, non si tratterà più di dimostrare se il tossico abbia guidato male, perché in realtà non è più necessario. Ci si limiterà a trovare tracce di droghe in quantità tali da poter alterare qualcuno, in teoria, e quindi creare un potenziale pericolo per il traffico. Una meraviglia di giurisprudenza preventiva, che ci insegna l’arte di non giudicare l’effetto reale, ma di giocare a fare gli indovini con percentuali e numeri biologici. Già vediamo le spiegazioni al bar: “No, non stavo male, ma comunque la macchina poteva trasformarsi in una giostra infernale per via dei milligrammi nel sangue”!
Un quadro normativo tra scienza e paranoia legislativa
È piuttosto comico che si voglia inchiodare alla guida sotto l’influsso di droghe basandosi su una “media” scientifica di alterazione, come se tutti gli esseri umani fossero cloni con identiche risposte chimiche. L’unica certezza è che questo sistema apre la porta a una giustizia fondata sul probabilismo, una disciplina dove conta più la chimica sanguigna che la reale incapacità di controllo del veicolo. Che poi, diciamocelo, se si fosse voluto davvero reprimere la guida pericolosa, si sarebbe potuto continuare a punire il “guidare alterato” anziché il “guidare dopo aver assunto”, evitando così scenari in cui un utente abituale di cannabis debba temere la galera anche quando si è disintossicato da settimane.
Inoltre, la battaglia tra i fautori di questa norma e gli esperti chiamati a interpretarla ha reso tutto più confuso e incoerente. Da un lato si pretende sicurezza stradale, dall’altro si sforza la scienza per permettere un’applicazione che somiglia più a una roulette russa per i guidatori occasionali. Non c’è da stupirsi se, nel frattempo, cresce il dibattito tra avvocati, medici e politici su come definire un “assuntore medio” e quali parametri usare per stabilire una soglia di pericolo degna di questo nome. La realtà è che si è imposto un sistema penale 2.0, dove punire è diventato più importante che capire, e il buon senso a volte fa la coda fuori dal tribunale.
Se la strada è il regno dell’interpretazione multipla e delle soglie astratte, non ci rimane che augurare ai guidatori di essere fortunati con i test biologici. Nel frattempo, applaudiamo con sarcasmo la capacità del legislatore e della Corte Costituzionale di creare e poi ammorbidire un sistema che è una perfetta macchina per produrre dubbi, insoddisfazioni e qualche arresto in più per “tentata alterazione”. Perché, alla fine, ciò che conta è far girare la giostra del diritto senza mai fermarla del tutto.



